21 Dicembre 2009
CARRIERE SEPARATE E AZIONE PENALE SU PRIORITA’ DEFINITE DA LEGGE
(DIRE) Roma, 21 dic. – Quattordici articoli per modificare le norme costituzionali che riguardano la magistratura: riconoscimento del ruolo dell’avvocatura nella Carta costituzionale, costituzione della magistratura giudicante come organo autonomo e indipendente, istituzione del Consiglio superiore della magistratura giudicante e di quello requirente, funzione disciplinare affidata all’Alta Corte di giustizia, status del giudice e status del pubblico ministero (entrambi decadono irrevocabilmente dai loro uffici se accettano di candidarsi a competizioni elettorali), limiti ai mezzi di impugnazione, su proposta del ministro della Giustizia il Parlamento decide i criteri e le priorita’ dell’azione penale e il Pm ha l’obbligo di attenersi a tali criteri. Sono queste alcune delle modifiche costituzionali contenute nel disegno di legge depositato lo scorso 15 dicembre a Palazzo Madama dal senatore del Pdl Marcello Pera.
Il senatore del Pdl, nell’illustrare il progetto di legge, parte da una considerazione di fondo sulla figura del giudice ‘terzo’: “Terzo- spiega- e’ colui che e’ ontologicamente, dunque ordinalmente, diverso dagli altri due. Se cosi’ si intende la terzieta’, ne segue che nella situazione attuale il giudice non e’ propriamente terzo. Se la sua carriera e’ amministrata dallo stesso organo che amministra la carriera del pubblico ministero, la terzieta’ della sua figura va perduta, trovandosi egli sottoposto allo stesso ordinamento del pm e l’uno puo’ facilmente scambiare la propria posizione con quella dell’altro”. Ecco quindi che posto il giudice come terzo, spiega il senatore Pera, “e poste l’accusa e la difesa in condizione di parita’, ne discendono una serie di conseguenze”. In primo luogo, “la separazione del ruolo di giudice dal ruolo del Pm. In secondo luogo, la separazione dell’organo di amministrazione delle carriere degli uni e degli altri. In terzo luogo, un riconoscimento della funzione essenziale dell’avvocatura: non c’e’ parita’ costituzionale delle parti nel processo se non c’e’ un’esplicita’ menzione costituzionale del ruolo dell’avvocato”.
(DIRE) Roma, 21 dic. – Tra i diversi punti toccati dal ddl costituzionale, troviamo all’articolo 1 il riconoscimento del ruolo dell’avvocato. L’articolo 2, stabilisce che i tribunali militari “sono costituiti solo in tempo di guerra”. L’articolo 3 definisce la “magistratura giudicante un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” dando vita al Consiglio superiore della magistratura giudicante composto da 15 membri (1/3 giudici, 2/3 avvocati e professori universitari). L’articolo 4 riguarda le sue funzioni. I due articoli successivi, riguardano il Csm requirente (12 membri eletti per 1/3 dai magistrati requirenti e 2/3 tra avvocati e professori universitari) e le sue funzioni. Su magistrati giudicanti e requirenti ‘veglia’ in materia disciplinare l’alta corte di giustizia della magistratura (art. 7). Magistrati giudicanti o requirenti sono nominati “a seguito di concorsi differenziati, secondo le modalità previste dalle norme sull’ordinamento giudiziario (art. 8). Gli articoli 9 e 10, definiscono lo status del giudice e del pubblico ministero. L’art. 11 stabilisce che spetta al ministro della Giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, mentre l’art. 12 riguarda i limiti ai mezzi di impugnazione delle sentenze. Il penultimo articolo interviene sull’esercizio dell’azione penale: “Il ministro della Giustizia, sentito il ministro dell’Interno, propone alle Camere ogni triennio i criteri e le priorità ai fini dell’esercizio dell’azione penale”. Se la proposta non è approvata con legge entro il mese di ottobre antecendente al triennio sono prorogati di un anno i criteri stabiliti in precedenza. Il Pm deve attenersi alla legge approvata.